Nuovo bando INAIL per finanziare le PMI che investano in progetti di innovazione tecnologica per gli impianti, le macchine e le attrezzature mirati al miglioramento delle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando è rivolto ai seguenti settori:

  • agricolo e forestale: ove l’incentivo sosterrà le piccole e micro imprese che metteranno in sicurezza i propri trattori, privi dei necessari dispositivi di sicurezza. Il finanziamento è limitato a un solo trattore per impresa;
  • edilizia: ove l’incentivo sosterrà l’acquisto di un numero massimo di tre macchine, utilizzabili nei cantieri temporanei e mobili, in grado di eliminare o ridurre le due cause di rischio dovute a movimentazione manuale dei carichi e caduta dall’alto;
  • estrazione e lavorazione dei materiali lapidei: ove il finanziamento sosterrà l’acquisto o sostituzione di macchine, in un numero massimo di tre, per la riduzione dei rischi dovuti all’esposizione a rumore e/o a polveri nonché alla movimentazione manuale dei carichi.

Le risorse finanziarie ammontano a 30 milioni di euro e sono suddivisi e distribuiti a livello regionale/provinciale.

Il contributo INAIL, in conto capitale, è erogato fino a una misura massima corrispondente al 65% dei costi, al netto dell’Iva, sostenuti per la realizzazione del progetto. (max 50.000 € e minimo spesa pari a € 1.000)

Dal 3 novembre fino alle ore 18 del 3 dicembre 2014, le imprese registrate negli archivi INAIL potranno presentare telematicamente la domanda di partecipazione che sarà oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione. Ciascuna struttura regionale/provinciale approva la graduatoria di ciascun asse di finanziamento sulla base delle proposte predisposte dalla commissione. I progetti ammessi verranno finanziati fino alla concorrenza delle somme stanziate per la struttura regionale/provinciale dì competenza per ordine decrescente di punteggio conseguito. Le graduatorie, per le quali è previsto lo scorrimento, saranno valide fino a esaurimento delle risorse e, comunque, non oltre la scadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di pubblicazione.