L’acquisto con agevolazioni fiscali ppc di fondi rustici (terreni e fabbricati rurali di pertinenza) o di quote indivise di essi, da parte di familiari coadiuvanti del titolare dall’impresa agricola, Coltivatore Diretto o IAP, risulta attualmente sotto la lente d’ingrandimento di alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate per verificare la correttezza dell’applicazione dell’agevolazione fiscale ed eventualmente procedere al recupero delle maggiori imposte.

L’elemento scatenante pare essere stato un interpello presentato da un Notaio alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Veneto nel 2011.

Nell’istanza il Notaio richiedeva un parere sulla possibile applicabilità delle agevolazioni ppc ad un acquisto da effettuarsi congiuntamente da un Coltivatore Diretto iscritto nella sezione agricola dell’INPS e dalla madre sua collaboratrice nell’attività agricola, ma non in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto, pur risultando iscritta all’INPS quale soggetto avente diritto alle assicurazioni sociali.

Stante, a parere dello scrivente, la poca chiarezza del quesito in quanto, di norma, il collaboratore-coadiuvante è a tutti gli effetti un coltivatore diretto, la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, con risposta in data 12 maggio 2011 – prot. n° 954-71761/2011, esprimeva il seguente parere:… “tenuto conto che il legislatore ha esplicitamente individuato nel coltivatore diretto e nello IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale, i soggetti cui l’agevolazione si rende applicabile, deve ritenersi che la stessa non possa trovare applicazione nei confronti di soggetti diversi quali il collaboratore del coltivatore diretto”.

Il parere contenuto nell’interpello, veniva ripreso dall’Ufficio di Assistenza Tributaria di un’importantissima Confederazione Sindacale Agricola che lo divulgava alle proprie Federazioni Regionali e Provinciali, usando impropriamente il termine di “coadiuvante” in luogo di “collaboratore” del titolare coltivatore diretto o IAP. Ciò contribuiva ad aumentare la confusione funzionando, quasi come cassa di risonanza, sulla presunzione di assoggettamento all’ordinaria imposizione degli atti di acquisto di fondi rustici da parte dei coadiuvanti del Coltivatore Diretto o IAP titolare dell’impresa agricola familiare, anche se regolarmente iscritti all’INPS.

L’impostazione della domanda contenuta nell’interpello (che ha originato il parere dell’Agenzia delle Entrate) e la successiva circolare della Confederazione Agricola, non appaiono condivisibili per i motivi seguenti.

Qualifica del coadiuvante dell’impresa agricola familiare

Per definire correttamente chi è, per le leggi italiane, il coadiuvante, occorre innanzitutto far riferimento al Codice Civile. L’articolo 230 bis – impresa familiare, lo definisce così:

“…salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquisiti con essi nonché agli incrementi dell’azienda…”

Ed ancora “… ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo..” e conclude …”le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.”

La definizione di coadiuvante è stata ripresa e dettagliatamente trattata e specificata dalla “Guida all’accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura … Istruzioni per l’applicazione delle normative connesse ai D.Lgs nn 99/04 e 101/05” della Regione Piemonte e pubblicata sul B.U.R.P. – 2° supplemento al n° 49 del 7 dicembre 2005.

Alle pagg. 15 e 16 della Guida viene riportato il concetto di coltivatore diretto, identificato nel soggetto che svolge abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, sempre che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell’azienda agricola.

Si precisa che il coltivatore diretto è considerato un “imprenditore agricolo” anche qualora non abbia la titolarità formale dell’azienda agricola, come nell’ipotesi del coltivatore diretto coadiuvante collaboratore nell’impresa familiare agricola della quale sia titolare un altro familiare o come nel caso in cui sia socio di una società agricola, alla quale compete la titolarità dell’azienda agricola, assumendo la veste di imprenditore agricolo “indiretto”.

Normalmente il coltivatore diretto è comunque in possesso dei requisiti previsti per la figura di IAP ed è in tale veste che accede ai benefici previsti.

Da quanto esposto, si evince il diritto del coadiuvante dell’impresa familiare diretto coltivatrice, iscritto all’INPS sezione agricola, ad usufruire dell’agevolazione ppc nel caso di acquisto di fondi rustici.

Dopo la disamina riguardante l’accesso ai benefici fiscali ppc da parte dei coadiuvanti coltivatori diretti, si ritiene utile ed opportuno ricostruire il percorso storico delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.

LEGGE N° 604 DEL 06/08/1954 – ART. 2

“Le agevolazioni tributarie previste all’art. 1 sono applicabili quando:

1) L’acquirente, il permutante o l’enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

2) Il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titoli di proprietà od enfiteusi dall’acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini dal nucleo familiare stesso; (vedi nota)

3) L’acquirente, il permutante o l’enfiteuta nel biennio precedente all’atto di acquisto o della concessione di enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10% salvo casi particolari da esaminarsi dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche azienda agricole familiari.

Nota – Così modificato dall’art. 31 legge 590/64: “… sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per la normale coltivazione del fondo e per l’allevamento del bestiame.”

Dopo una lunga serie di proroghe e di adeguamenti, l’efficacia e la validità della Legge 604/54 si esauriscono, sostituite dalle disposizioni emanate con il D.L. n° 194/2009 convertito con modificazioni nella legge 25/2010.

D.L. n° 194/2009 – art. 4 bis

“Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalla agevolazione se, prima cha siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 11 commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n° 228, nonché all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n° 99 e successive modificazioni.”

Le novità introdotte riguardano l’applicabilità dell’agevolazione ai soli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli nei vigenti P.R.G.C., messi in atto a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti nell’INPS, nella sezione agricola.

La scadenza del 31 dicembre 2010 è stata successivamente soppressa dalla legge 13 dicembre 2010 n° 220 con la conseguenza che le agevolazioni fiscali trovano applicazione anche a tutti gli atti stipulati successivamente.

D. Lgs. N° 228/2001 – D.Lgs n° 99/2004 e successive modificazioni

Le agevolazioni tributarie (piccola proprietà contadina) spettanti alle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, sono anche riconosciute alle Società Agricole qualificate IAP, ossia alle società di persone con almeno un socio coltivatore diretto o IAP ed alle Società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto o IAP

Si citano infine i pareri espressi dall’Agenzia Entrate con la Risoluzione n° 279/E del 04 luglio 2008 e la Risoluzione n° 36/E del 17 maggio 2010 in merito alla decadenza dalle agevolazioni per alienazione o per cessazione della diretta coltivazione/conduzione del fondo.

Le risoluzioni precisano che non decadono dai benefici ppc il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale individuale, che durante il quinquennio dall’acquisto concedano in godimento il fondo ad una società agricola di persone costituita con i propri familiari, oppure alienino il fondo in favore del coniuge, di parenti entro il 3° grado e di affini entro il 2° grado, purché questi esercitino l’attività di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del Codice Civile.

CONCLUSIONI

Dopo aver effettuato l’analisi della normativa citata e tenuto altresì conto del comma 608 della Legge di Stabilità 2014, si può affermare che le agevolazioni ppc sono state stabilizzate e sono andate definitivamente a regime.

Soggetti titolati ad usufruirne:

  • Coltivatori diretti e IAP Persone fisiche, iscritti nella specifica gestione previdenziale ed assistenziale agricola dell’INPS
  • Società Agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto o IAP iscritto nella specifica sezione agricola dell’INPS;
  • Società Agricole di capitali con almeno un amministratore Coltivatore Diretto o IAP iscritto nella specifica sezione agricola dell’INPS.

Atti ed operazioni a cui le agevolazioni sono applicabili:

  • Trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze (fabbricati rurali, pro-servizi, etc.) o quote degli stessi, classificati agricoli in base ai vigenti strumenti urbanistici (P.R.G.C.);
  • Acquisizioni fondiarie effettuate tramite l’ISMEA

Decadenza dai benefici con recupero della maggior imposta:

  • Vendita o cessazione della diretta coltivazione/conduzione nel quinquennio seguente l’acquisto;
  • Non si decade se la coltivazione/conduzione del terreno viene ceduta a familiari o a una società di persone con gli stessi costituita.

Tassazione agevolata:

  • Imposta catastale = 1% del valore dichiarato;
  • Imposta di registro = in misura fissa pari ad Euro 200,00;
  • Imposta ipotecaria = in misura fissa pari ad Euro 200,00.