I manufatti contenenti amianto rappresentano da qualche anno un potenziale problema soprattutto per chi ne detiene in grandi quantità (coperture di stalle, fienili, depositi).

Non esiste un obbligo di legge che imponga a Proprietari e/o Datori di lavoro di rimuovere o smaltire l’Amianto, a meno che quest’ultimo non versi in condizione di tale degrado da poter rappresentare un pericolo per le persone che vivono e lavorano nei pressi di tali fabbricati. Vediamo di seguito come occorre procedere.

NORMATIVA

Decreto Ministeriale 6-9-1994

La normativa nazionale impone con il Decreto Ministeriale 6-9-1994 di provvedere a monitorare e controllare i manufatti contenenti amianto (tetti, canne fumarie, sistemi isolanti, pavimenti, tubazioni, etc..), valutandone formalmente lo stato di degrado ed il rischio di esposizione per le persone.

Legge Regionale n. 30-2008 e Decreto Giunta Regionale n. 58-2016

La Regione Piemonte (storicamente istituzione autorevole a livello nazionale per tematiche inerenti la Sicurezza sui Luoghi di lavoro) con la Legge Regionale n. 30-2008 ed il Decreto Giunta Regionale n. 58-2016, impone ai soggetti detentori di amianto di darne formale comunicazione all’Asl competente per territorio, dando precisa cognizione della tipologia di manufatti che si possiedono, della loro quantità e del loro stato di conservazione; questi ultimi aspetti tecnici riguardanti lo stato di degrado dei manufatti contenenti amianto ed il contesto ambientale in cui essi si trovano, devono trovare riscontro in un documento denominato ‘Piano di controllo e monitoraggio amianto’, che ogni Proprietario e/o Datore di lavoro deve possedere ed gestire nel tempo.

COSA DEVE FARE CHI POSSIEDE L’AMIANTO

Stante le premesse di cui sopra, i detentori di manufatti contenenti amianto devono espletare le seguenti attività, al fine di essere adempienti alla normativa Nazionale e Regionale in materia di ‘gestione amianto’:

  • Nominare una persona, dotata di idonea formazione e competenza, quale Responsabile Rischio Amianto; tale incarico può essere ricoperto da un Consulente esterno o direttamente dal Proprietario e/o Datore di lavoro (a fronte di comprovato percorso formativo e competenza tecnica)
  • Redigere il Piano di monitoraggio e controllo dei manufatti contenenti amianto; tale documento, seguendo specifiche linee guida Arpa, descrivendo dettagliatamente lo stato di degrado dei manufatti ed il conseguente rischio di esposizione per le persone, indicando, inoltre, le progressive attività di controllo e/o bonifica che il detentore dovrà eseguire negli anni a seguire
  • Comunicare formalmente alla Asl di zona, a mezzo di posta elettronica certificata, la presenza dei manufatti con amianto di cui sopra; tale comunicazione deve essere fatta tramite apposita modulistica richiamata nel DGR 58-2016

CHE COSA DEVO FARE SE IL “MIO AMIANTO” E’ DEGRADATO?

Dopo aver dato adempimento ai disposti di Legge sopra menzionati, qualora dal Piano di Monitoraggio e Controllo risultasse la necessità di intervenire sui manufatti contenenti amianto al fine di ridurne il rischio da esposizione per le persone, si possono attivare tre tipologie di intervento, previste specificatamente dal DM 6/9/1994:

  • Incapsulamento: il manufatto contenente amianto viene verniciato ed ‘incapsulato’ con la stesa di specifiche vernici coprenti, date in a mano o airless in più strati; tale intervento solitamente garantito per un massimo di 4/5 anni deve essere visto come intervento tampone/riparatorio in ottica di una futura bonifica
  • Confinamento: il manufatto in amianto viene fisicamente chiuso in ‘intercapedine’, evitandone di fatto il contatto verso l’esterno (ex. sovra-copertura in lamiera su un tetto in eternit, muro di tamponamento attorno a canna fumaria in eternit, etc..)
  • Rimozione: il manufatto in amianto viene fisicamente rimosso, imballato e protetto ed infine smaltito presso discariche autorizzate

Importante: tutte le 3 attività di trattamento amianto possono essere svolte solo da Aziende specializzate, iscritte in Camera di Commercio all’Albo Gestori Ambientali, categoria 10 A e B.

COSA RISCHIA CHI NON ADEMPIE AI DISPOSTI DI LEGGE?

Conoscere l’amianto vuol dire, innanzi tutto, essere edotti sui reali rischi che questo minerale presenta per la propria salute e per la salute delle persone che abitano e/o lavorano con noi; essere coscienti del fatto che non si possono tagliare o levigare lastre di eternit, si deve vietare l’accesso in prossimità di cumuli di materiali potenzialmente contaminati, si deve evitare che l’azione del vento non spezzi i manufatti in amianto facendoli riversare nell’aia o nei terreni circostanti, evitare la demolizione di tubi di fognatura o canne fumarie in amianto durante i lavori di ristrutturazione dei fabbricati edili.

Queste pratiche permettono di salvaguardare la nostra salute e quella degli altri:  aspetto di primaria importanza a cui fare fronte e porre la massima attenzione.

Sotto il puro aspetto legislativo, le mancate adempienze dei disposti normativi prevedono specifiche sanzioni a partire da € 3.615 a € 18.076 (L. 257/92) erogabili da Asl, oltre ad eventuali sanzioni erogabili direttamente dal proprio Comune di residenza per eventuali inadempienze ad ordinanze (alcuni Comuni piemontesi hanno emesso negli ultimi anni Ordinanze specifiche per la gestione dell’amianto)