La promessa è stata fatta: l’Imu agricola verrà abolita. In attesa che le parole del Presidente del Consiglio diventino effettivamente realtà e la contestatissima tassa sui terreni e fabbricati agricoli venga abolita, si annunciano anche altre importanti (e possibili) novità per quanto riguarda la tassazione del settore primario italiano. Si dovrà attendere la prossima legge di stabilità per avere la conferma, già ora quasi certa, delle modifiche riguardanti TASI, Irap e Imu agricola.

l’imu agricola: l’abolizione sembra essere vicina

Il risparmio degli agricoltori inizia dall’Imu agricola. Fino alla prossima direttiva, tutti gli agricoltori in zone non montane stanno versando l’Imu su tutti i terreni agricoli con sole riduzioni per coltivatori diretti e IAP. Per le aziende in zone montane, l’esclusione dal pagamento dell’Imu agricola è prevista limitatamente agli agricoltori professionali che posseggono e conducono i fondi e sono iscritti all’INPS. Tutti gli agricoltori devono inoltre versare l’Imu sui fabbricati rurali abitativi che non rappresentano abitazione principale. La promessa di Renzi è di abolirla per tutti i terreni e fabbricati agricoli.

Tasi su prime case e fabbricati strumentali

Per quanto riguarda le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali, soggetti al pagamento della Tasi, la revisione è prevista solo in parte su questa tassa: è stata infatti annunciata la sua cancellazione solo per le prime case.

L’irap in agricoltura agli sgoccioli

Oltre all’Imu agricola e alla Tasi che interessano gli immobili, è stata annunciata anche l’abolizione dell’Irap per il settore primario. Probabilmente la modifica per questa imposta non riguarderà tutte le imprese che svolgono attività agricola, ma più probabilmente, solo coloro che sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP. Per ora gli agricoltori versano l’imposta applicando l’aliquota ridotta dell’1,9% sulla differenza tra corrispettivi e acquisti rilevati ai fini Iva; si applicano poi una franchigia e delle specifiche riduzioni riferite al lavoro dipendente. Fino a nuova (ed attesa) modifica, l’Irap è versata anche per le attività agricole connesse applicando l’aliquota intera all’imponibile calcolato sulla base del reddito (determinato forfettariamente), dei costi dei dipendenti e degli interessi passivi. Dato che queste attività rientrano nel settore agricolo, secondo il Codice Civile, è interesse di molti agricoltori che tutte le attività da essi svolte in connessione a quella agricola siano considerate tutte allo stesso modo ai fini fiscali.

novita’ per il settore del latte

Anche gli allevatori attendono speranzosi le proposte anticrisi per il settore del latte: la legge di stabilità del 2016 dovrebbe rivedere la percentuale di compensazione sulle vendite, dall’8,8% al 10%. Una vera boccata d’aria per gli allevatori, ai quali verrebbe quindi concesso di trattenere l’intera imposta incassata dalle vendite, senza versare nulla all’Erario, in quanto l’IVA per il latte è appunto del 10%.

mutui a tasso zero per i giovani agricoltori

Un altro decreto specifico dovrebbe dare respiro anche ai giovani agricoltori: per favorire il ricambio generazionale, si stanno ipotizzando mutui a tasso zero per chi subentra nella conduzione di un’attività esclusivamente agricola ed è coltivatore diretto o IAP.

cambiano anche le sanzioni per le dichiarazioni fraudolente

Per ogni aiuto agli onesti agricoltori, si abbatte sempre di più la scure sui lavoratori poco corretti: è infatti in attuazione un riordino delle sanzioni amministrative e dei reati tributari associati a casi di dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione. Uno dei reati tributari più comune è l’omessa versamenti soprattutto di IVA e ritenute. Le nuove disposizioni cambiano le soglie di punibilità, che nei casi di omesso versamento dell’Iva viene innalzata a 250.000 euro, mentre nel caso di omesso versamento di ritenute da parte del datore di lavoro si commette reato al superamento della soglia di 150.000 euro, anche se le ritenute vengono indicate in dichiarazione. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, il reato dovrebbe verificarsi quando l’ammontare delle ritenute non versate supera i 50.000 euro.