In questi giorni si è appena conclusa la rincorsa alla presentazione delle Domande Uniche e al sottoscritto, come penso anche ai miei colleghi, rimangono molti dubbi sulle novità introdotte con la nuova PAC; alcuni si sono trovati a dover capire come gestire i rapporti tra produzioni ed EFA, altri come me a capire come gestire le UBA sui pascoli magri.

Ero rimasto alle disposizioni dettate dal regolamento sulla condizionalità, a quanto previsto dal Reg. 73 del 2009 Allegato III Standart 4.6 – Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati, in cui è previsto un carico UBA minimo di 0,2 UBA/ha e un carico massimo di 4 UBA/ha e sono previste sanzioni in caso di superamento di questi parametri. Non si accenna però alla durata del pascolamento, se di 60, 120, 180, 360 giorni consecutivi; è implicito che un pascolo di pianura, collina o alta montagna hanno un ciclo biologico che varia non solo in relazione all’altitudine, ma anche all’andamento climatico. Per conoscenza posso dire che vi sono anni in cui i pascoli sopra i 1000 m s.l.m. riescono a soddisfare un carico bestiame di 0,3 UBA (trenta vacche in 100 ha) per 120 giorni consecutivi, altri anni  la stessa superficie non riesce a soddisfare 90 giorni.
Ora si comprende perché nella condizionalità giustamente non si interviene sui giorni di permanenza sul pascolo, perché è improprio e anche dannoso; il principio è quello di salvaguardare il pascolo permanente.

Anche sulla nota dell’Area Coordinamento di AGEA n.ACIU.2014.529 del 22/08/2014 non vi sono riferimenti ai periodi di pascolo, ma nell’ultima Domanda Unica si richiede una permanenza minima di 0,2 UBA/ha aziendali detenuti per tutto l’anno per almeno 60 giorni di pascolo effettivo; inoltre se la permanenza raddoppia anche le UBA raddoppiano e se il pascolo è detenuto per l’intero anno le UBA per il pascolo devono essere 1,2. Quindi solo pascoli fertili di pianura riescono a sopportare questo carico animale.

Cosa succederà se non rispetto questo rapporto di 120 UBA su 100 ettari?

Immagino che il premio verrà ridotto in proporzione; se invece di avere 1,2 UBA come previsto ho 0,4 UBA si procede usando la seguente frazione:

270 €/ha x 0,2/1,2 = 45 €/ha

 Se le UBA ad ettaro sono 0,4:
270€/ha x 0,4/1,2 = 90 €/ha.

Qualcuno mi ha chiesto se questa cosa è voluta o è stato un errore del legislatore.
Non credo sia opportuno saperlo, prendo il regolamento tal-quale e lo applico, non è mia competenza esprimere giudizi, lascio al lettore l’interpretazione del regolamento e trarne le relative conseguenze.

 In conclusione

 I giorni di pascolamento sono propedeutici al premio. Per fortuna la Regione Piemonte ha ridotto questo rapporto non più 0,2 x 60 giorni ma 0,07 x 60 giorni che equivale a 0,4 UBA annui.

 Premetto che queste conclusioni sono il frutto di esperienze accumulate negli anni, non sono assolute e vanno considerate come pure interpretazioni che possono essere smentite dai fatti.