AgeaIn data 05/10/2015, Agea ha promulgato una circolare che fissa le regole da rispettare per la condizionalità, obbligatoria per incassare il contributo PAC. La nota che segue è una sintesi del contenuto della predetta circolare di 145 pagine.

Per condizionalità si intende il rispetto delle norme relative ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili a tutti i beneficiari degli aiuti PAC.

Criteri generali per tutte le aziende agricole PER IL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITà

1. Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento

Divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose. I propri depositi, occasionali o permanenti di sostanze, mezzi di produzione o i sottoprodotti derivanti dal loro uso, che contengano sostanze pericolose, devono essere realizzati in maniera da evitare ogni dispersione su suolo o sottosuolo e la conseguente contaminazione delle falde acquifere. In concreto, brevemente, questa norma consiste nel:

  1. Gestire, conservare e smaltire correttamente i rifiuti aziendali (quali oli, lubrificanti, batterie, filtri, …)
  2. Gestire, conservare e smaltire correttamente i contenitori di fitofarmaci 
  3. Disporre di serbatoi/cisterne omologate per i carburanti  (con bacino di contenimento e tettoia di protezione)

2. Copertura minima del suolopac 2014-2020

Per tutte le superfici agricole occorre:

  • assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

oppure, in alternativa,

  • adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio.

Per saperne di più sulla norma e sulle deroghe, contattate il tecnico della vostra zona.

3. Principi e requisiti generali della legislazione alimentare e procedure nel campo della sicurezza alimentare

  • Per le produzioni vegetali: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.); presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
  • Per le produzioni di mangimi o alimenti per animali: l’operatore deve essere registrato mediante apposita Istanza Igiene Mangimi da presentarsi alla ASL competente e deve evitare qualsiasi tipo di contaminazione;
  • Per le produzioni animali o di latte: responsabilità dei controlli affidati ai Servizi Veterinari.

 4. Prodotti Fitosanitari – Piano di Azione Nazionale – Quaderno di Campagna

  • Disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti  (quaderno di campagna) e delle fatture d’acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni, a partire dal 2013;
  • Uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
  • Disporre di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato, in particolare: in dosi corrette, su colture ammesse, sui terreni indicati (ove previsto), in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate, contro le avversità previste e nel rispetto dei tempi di carenza;
  • Per le aziende che utilizzano anche prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn): disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

5. Deposito di stoccaggio dei fitofarmaci

Disporre di un locale apposito per la conservazione dei fitofarmaci (locale ad uso esclusivo, chiuso a chiave e non accessibile a terzi, con pavimento lavabile, segnalato con apposita cartellonistica di pericolo, aerato). Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutte le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari. Può essere un locale appositamente costituito oppure un’area specifica all’interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti.

6. Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate

Per mantenere i livelli di sostanza organica ottimale nel suolo si devono effettuare tutte le pratiche necessarie, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante (nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità).

7. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Devono quindi essere mantenuti siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e c’è il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

CRITERI GENERALI PER LE AZIENDE AGRICOLE CON TERRENI RICADENTI NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI (ZVN) – CONDIZIONALITà

1. Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati

Riguarda tutte le superfici agricole ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) – “effluenti zootecnici”.

Obblighi e divieti:

  1. obblighi amministrativi: classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell’allevamento; presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici; predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti
  2. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti: rispetto della capacità di stoccaggio, stato di funzionalità dell’impianto
  3. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti: rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell’azienda posti all’interno delle ZVN.
  4. divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti: es. divieti temporali periodo 1 novembre – 28 febbraio

CRITERI GENERALI PER LE AZIENDE AGRICOLE CON TERRENI CONFINANTI CON CORSI D’ACQUA – CONDIZIONALITà

Obblighi per terreni confinanti con corpi idrici di rilevante importanza quali fiumi e torrenti per il rispetto della condizionalità ai fini dei contributi PAC.

1. Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

a) Divieto di fertilizzazioni. È vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua, in corrispondenza della fascia tampone.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita. Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Sono esclusi da detti impegni: scoline e fossi collettori, adduttori d’acqua per l’irrigazione, pensili, corpi idrici arginati.

Per saperne di più sulla norma e sulle deroghe per le risaie, contattate il tecnico della vostra zona.

CRITERI PER LE AZIENDE CON TERRENI RICADENTI NELLE ZSC, ZPS, SIC, RETE NATURA 2000

Per il rispetto della condizionalità, sono imposti vincoli per i terreni ricadenti nelle zone speciali di conservazione (ZSC), zone di protezione speciale (ZPS), siti di interesse comunitario (SIC), rete natura 2000:

  1. Conservazione degli uccelli selvatici. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184.
  2. Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna. In assenza dei provvedimenti delle Regioni si applicano le pertinenti disposizioni relative alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

Obblighi per i terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei SIC/ZSC per il rispetto della condizionalità:

  1. superfici a seminativo e superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali: divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
  2. superfici a prato permanente: divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
  3. superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali: presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno; attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale; attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione); rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
  4. qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria dei pagamenti diretti: divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti e divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

 

Per tutti gli approfondimenti su norme, obblighi e deroghe, vi preghiamo di contattare i tecnici e gli esperti più vicini a voi.